Paghe e Contributi

L’ufficio Paghe e Lavoro presta consulenza alle aziende associate fornendo loro assistenza diretta in materia di legislazione del lavoro, previdenza e infortuni. Il valore aggiunto del servizio paghe e lavoro è:

– La tranquillità di affidare a professionisti la gestione amministrativa del personale viaggiante e non;
– La sicurezza di applicare il contratto collettivo di lavoro, al cui rinnovo la FAI Nazionale partecipa direttamente;
– La possibilità di individuare le soluzioni più adeguate alle esigenze organizzative ed agli obiettivi di un’azienda di trasporto;
– La garanzia di essere tempestivamente aggiornati sulle opportunità di contenimento del costo del lavoro;
– La possibilità di disporre di una consulenza professionale rapida ed efficace su ogni problematica, comprese le trattative e vertenze sindacali.

La consulenza Amministrativa, Fiscale, Aziendale e Societaria è effettuata con professionalità e competenza, con servizi di:

  • Contabilità;
  • Società e bilancio;
  • Dichiarazioni fiscali;
  • Consulenza fiscale gestionale.

Inoltre:

  • Consulenza ordinaria del lavoro, elaborazione dati e cedolini paga;
  • Accordi di 2° Livello , forfetizzazione dello straordinario e trasferta.

Per maggiori chiarimenti e delucidazioni non esitate a contattarci al numero dell’ufficio.

Recupero accise trimestrali

La FAI Umbria effettua il servizio di recupero delle accise sul carburante.

Maggiori chiarimenti

L’Agenzia delle Dogane ha reso note le modalità per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 ed ha determinato l’ammontare del beneficio. A parire dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto va presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

I soggetti che possono fruire del beneficio, pari a 214,18609 euro per 1000 litri di prodotto, sono:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonn. (restano esclusi gli operatori che hanno a disposizione mezzi di tonnellaggio inferiore);
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto, di cui al d.lgs. 422/97, e relative leggi regionali;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla L. 1822/39, al Regolamento (CEE) 684/92 e al d.lgs. 422/97;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

I soggetti di cui alla lettere b), c), d) possono comprovare i consumi di gasolio anche con scheda carburante, mentre gli esercenti di cui alla lettera a) sono chiamati a documentarne il consumo soltanto con fatture d’acquisto.

Si evidenzia che rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dall’anno 2012 non operano le limitazioni previste dalla L. 244/07 (art. 1, comma 53) e che pertanto tali crediti potranno essere compensati anche se l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese superi il limite di euro 250.000.

Per maggiori chiarimenti non esitare a contattarci: ufficio 075.8680096